Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo III

Art. 293

Modalità per la concessione dei contributi

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 952/1966. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall' devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967. I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna. Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-293

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