Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo III
Art. 297
Coordinamento delle disposizioni applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 952/1966.
Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-297