Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo III
Art. 293
110 / 335Modalità per la concessione dei contributi
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 952/1966.
Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall' devono pervenire all'ufficio del genio civile di Nuoro entro il 30 gennaio 1967.
I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.
Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-293