Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. II

Art. 266

Agevolazioni tariffarie per i trasporti

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro. Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde. A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, nè si applicano le quote di transito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-266

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