Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. II
Art. 266
212 / 335Agevolazioni tariffarie per i trasporti
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Per le merci trasportate dal servizio traghetto si applicano le tariffe ferroviarie calcolate su una distanza virtuale di 100 chilometri, sia che il trasporto venga effettuato con carri ferroviari o mezzi equiparati, sia che venga effettuato con autocarro.
Per le stesse merci si applicano le tariffe differenziali, cumulando il percorso marittimo al percorso terrestre, sia che venga effettuato a mezzo delle ferrovie dello Stato, sia a mezzo delle ferrovie concesse sarde.
A tali trasporti non si applicano diritti fissi, sovrattasse ed oneri speciali in misura superiore a quella in vigore sul territorio nazionale per eguale distanza e per la stessa merce, nè si applicano le quote di transito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-266