Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. II
Art. 267
Interventi per l'edilizia e la sistemazione ambientale
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolarne l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la assunzione degli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte.
Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri a cui gli enti tenuti per legge debbono far fronte.
Possono essere assunti altresì gli oneri a cui gli enti locali debbono far fronte per la realizzazione di opere di loro competenza che non siano ammesse a contributo.
Per quanto riguarda le modalità di assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti e la concessione dei mutui occorrenti da parte della Cassa depositi e prestiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' del presente testo unico.
, legge numero 588/1962.
È autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane o precarie;
b) per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.
Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministro per il tesoro, da stipularsi tra la Regione e gli istituti medesimi.
I benefici di cui al quinto e sesto comma del presente articolo, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti per le case popolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-267