Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. III
Art. 270
Benefici per la realizzazione dei piani di sistemazione e di ricomposizione
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall', lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti di cui al presente capo per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani.
Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, per i piani di ricomposizione fondiaria sono estese alle permute, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.
Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-270