Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. III

Art. 268

Direttive per l'intervento in agricoltura

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro. A tal fine esso deve disporre: a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione; b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale; c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi; d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori, con particolare riferimento al settore della pastorizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-268

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo