Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo IISez. I

Art. 263

Limiti di impegno

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate negli esercizi successivi. Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-263

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