Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II›Sez. I
Art. 263
Limiti di impegno
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
In relazione alle esigenze tecniche degli interventi, possono essere assunti impegni anche in eccedenza alla autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.
Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate negli esercizi successivi.
Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-263