Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo IISez. I

Art. 258

Predisposizione ed attuazione del piano e dei programmi

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell' e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. idem c. 2°. Con le modalità previste dal comma precedente si provvede altresì alla formulazione di programmi pluriennali ed annuali nell'ambito del piano generale. , u.c., legge n. 717/1965. Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui al presente capo, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del presente titolo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. , c. 3°, legge n. 588/1962. Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al primo e secondo comma, la Cassa per il Mezzogiorno istituisce un apposito ufficio. idem. c. 4°. La regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-258

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