Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II›Sez. I
Art. 257
Partecipazione degli organi regionali
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.
A questi effetti il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è integrato dal presidente della Giunta regionale.
Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-257