Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoCapo IISez. I

Art. 257

Partecipazione degli organi regionali

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962. Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione del presente capo deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna. A questi effetti il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è integrato dal presidente della Giunta regionale. Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa, senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-257

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo