Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II›Sez. I
Art. 259
Concessione per l'esecuzione delle opere, controlli tecnici e collaudi
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
L'attuazione del piano è delegata alla Regione autonoma della Sardegna.
Dopo l'approvazione dei programmi annuali da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministro per il tesoro provvede a versare alla Regione autonoma, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli di spesa fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell' del presente testo unico a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese sostenute dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalle disposizioni di cui al presente capo, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.
La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.
Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete la approvazione dei progetti e l'effettuazione dei collaudi.
Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.
Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituisce a Cagliari un apposito ufficio.
La Regione presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano. Tale rapporto è allegato alla relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-259