Art. 6

In vigore dal 18 mar 1976
Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere. La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all', si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 novembre n. 902 ha disposto (con l'art. 12 comma 3) che "Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-6

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