Art. 6
In vigore dal 18 mar 1976
Spetta alla Regione impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dei servizi pubblici di trasporto che è competente a concedere.
La Regione, nell'impartire sia all'atto della concessione e sia successivamente le disposizioni del precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.
Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all', si avvale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 novembre n. 902 ha disposto (con l'art. 12 comma 3) che "Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-6