Art. 7

In vigore dal 5 nov 1966
Per l'istituzione, la regolamentazione e la modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione, dovrà essere chiesto il parere della Regione stessa, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 9 agosto 1966 SARAGAT MORO - SCALFARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 70. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-7

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