Art. 2
In vigore dal 5 nov 1966
Per le linee di interesse nazionale o interregionale che si svolgono nel territorio della Regione, il provvedimento di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, è adottato previo parere della Giunta regionale, da emettersi nel termine perentorio di giorni trenta dalla richiesta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-2