Art. 1

In vigore dal 18 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno; Decreta: . Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902. Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-1

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Art. 1 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale. — Testo vigente | Portale Normativo