Art. 1
In vigore dal 18 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per l'interno;
Decreta:
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Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 1975, N. 902.
Sono da considerarsi di interesse regionale i pubblici servizi di
trasporto con trazione a fune e le linee automobilistiche, filoviarie e tranviarie, con percorso limitato al territorio della Regione, qualora non implichino interventi finanziari dello Stato per la loro gestione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-1