Art. 5
In vigore dal 18 mar 1976
Ai fini del coordinamento dei prezzi dei servizi pubblici di trasporto, la Regione determina le tariffe dei servizi di trasporto di sua competenza, sentito il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 novembre n. 902 ha disposto (con l'art. 12 comma 3) che "Sono altresi' soppresse le limitazioni stabilite nell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-5