Art. 3

In vigore dal 18 mar 1976
Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: 1) trasporto degli effetti postali; 2) trasporto dei recipienti destinati a contenere gas compressi liquefatti e disciolti; 3) trasporto con trazione a fune limitatamente alle prescrizioni tecniche per l'impianto e l'esercizio, all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica. Gli organi statali nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma devono riferire alla Regione per i provvedimenti di sua competenza.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "e riguardo al passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie d'interesse regionale, sono soppresse le limitazioni stabilite nel primo comma, n. 3, dell'art. 3, relative all'approvazione dei progetti, alle operazioni di collaudo ed alla vigilanza tecnica."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;833#art-3

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