Art. 6

In vigore dal 27 lug 1966
Alla prima classe degli istituti tecnici per il turismo possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media. Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore; limitatamente alla seconda e alla terza classe si accede, altresì, per esame di idoneità, cui sono ammessi rispettivamente i candidati che abbiano conseguito la licenza di scuola media almeno uno o due anni prima. Previ esami integrativi nelle materie non comuni, è consentito il passaggio alla seconda ed alla terza classe degli istituti tecnici di altro indirizzo agli alunni che abbiano ottenuto la promozione alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico per il turismo; parimenti è consentito il passaggio, alle stesse condizioni, agli alunni che, provenendo dagli istituti tecnici di altro indirizzo, desiderino iscriversi alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico per il turismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-6

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