Art. 9

In vigore dal 27 lug 1966
Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali. Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime e per le esercitazioni pratiche, nonché per i viaggi d'istruzione, per i corsi speciali di lingue e per la pratica di agenzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo