Art. 9
In vigore dal 27 lug 1966
Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime e per le esercitazioni pratiche, nonché per i viaggi d'istruzione, per i corsi speciali di lingue e per la pratica di agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-9