Art. 14
In vigore dal 27 lug 1966
Il personale direttivo ed insegnante che appartenga ai ruoli dei soppressi istituti professionali per il turismo viene trasferito nei ruoli degli istituti tecnici per il turismo.
Nel ruolo degli insegnanti degli istituti può essere inquadrato il personale insegnante iscritto nei ruoli ordinari di scuole di altro ordine o tipo e in servizio, alla data del 30 settembre 1962, negli istituti professionali per il turismo di Roma e Venezia e nella scuola professionale per il turismo funzionante presso l'istituto alberghiero e per il turismo di Palermo.
L'inquadramento è proposto dai Consigli di amministrazione per cattedre previste dalle relative tabelle organiche ed è disposto dal Ministero della pubblica istruzione, previo colloquio da sostenere dinanzi ad apposita Commissione su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale inquadrato conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio, previsti dall' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-14