Art. 12

In vigore dal 27 lug 1966
A capo di ogni istituto per il turismo è un preside, il quale è dispensato dall'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo