Art. 12
In vigore dal 27 lug 1966
A capo di ogni istituto per il turismo è un preside, il quale è dispensato dall'insegnamento.
Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-12