Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 27 lug 1966
A capo di ogni istituto per il turismo è un preside, il quale è dispensato dall'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-12