Art. 16
In vigore dal 27 lug 1966
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1966
SARAGAT
GUI - TAVIANI - CORONA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 19. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-16