Art. 16

In vigore dal 27 lug 1966
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1966 SARAGAT GUI - TAVIANI - CORONA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 19. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo