Art. 4
In vigore dal 27 lug 1966
Negli istituti tecnici per il turismo si impartiscono i seguenti insegnamenti:
religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; terza lingua straniera; conversazione nella terza lingua straniera; matematica; fisica; geografia generale, economica e turistica; storia dell'arte; trasporti; tecnica turistica; computisteria; ragioneria generale ed applicata; diritto e legislazione turistica; economia politica; statistica; scienza delle finanze; propaganda, pubblicità e pubbliche relazioni; stenografia; dattilografia; pratica di agenzia; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-4