Art. 1

In vigore dal 27 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038; convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Considerato che dal 1 ottobre 1962 di fatto funzionano gli istituti tecnici per il turismo di Milano, Palermo, Roma e Venezia e che dalla stessa data hanno cessato di esistere gli istituti professionali per, il turismo di Roma e Venezia e le scuole per gli addetti agli uffici turistici facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e Senigallia; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1962 sono istituiti, nelle località sottoindicate, scuole aventi finalità ed ordinamento speciali, che assumono la denominazione di istituti tecnici per il turismo: 1. - Milano; 2. - Palermo; 3. - Roma; 4. - Venezia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-1

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