Art. 3
In vigore dal 27 lug 1966
Il corso di studi negli istituti tecnici per il turismo, di cui all', ha durata quinquennale; per il loro funzionamento valgono le norme contenute negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-3