Art. 2

In vigore dal 27 lug 1966
Dalla stessa data sono soppressi gli Istituti professionali per il turismo di Roma e di Venezia; sono altresì soppresse, con la medesima decorrenza, le scuole per gli addetti agli uffici turistici, facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e di Senigallia, i quali continuano a funzionare con la denominazione di istituti professionali alberghieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-2

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