Art. 7
In vigore dal 30 lug 1965
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 19. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-7