Art. 3

In vigore dal 30 lug 1965
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo iodio greggio (voce della tariffa 28.01-D-I) è ammesso all'importazione in esenzione daziaria per tutte le provenienze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo