Art. 3
In vigore dal 30 lug 1965
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo iodio greggio (voce della tariffa 28.01-D-I) è ammesso all'importazione in esenzione daziaria per tutte le provenienze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-3