Art. 4
In vigore dal 30 lug 1965
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale per l'essenza di trementina (voce della tariffa 38.07-A-II) e per le colofonie (comprese le "peci resinose") (voce della tariffa 38.08-A), provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, si applicano, rispettivamente, nella misura del 3% e del 3,50%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-4