Art. 6
In vigore dal 30 lug 1965
Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa 28.
15-B), stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 e successive proroghe e modificazioni fino al 31 marzo 1964, sono ulteriormente prorogate dal 1 aprile 1964 al 31 luglio 1965.
Durante quest'ultimo periodo, tale tassa viene così fissata:
L. 1351,50 per 100 kg. di prodotto dal 1 aprile 1964 al 31 marzo 1965;
L. 1589 per 100 kg. di prodotto dal 1 aprile 1965 al 31 luglio 1965.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-6