Art. 2

In vigore dal 30 lug 1965
È prorogata, fino al 30 settembre 1965, la temporanea riduzione al 4% del dazio per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce della tariffa 29.01-D-II-b-I), disposta, fino al 31 dicembre 1964, limitatamente ad un contingente di 18.000 tonnellate ed alle provenienze da Paesi estranei alla Comunità economica europea, con l' del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1964, n. 653.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-2

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