Art. 5
In vigore dal 30 lug 1965
Dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per i sottoindicati prodotti, provenienti dai Paesi estranei alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno indicata:
a) ghise non nominate, contenenti, in peso, da 0,3%
fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di
vanadio (voce della tariffa 73.01-D-I)................. 1%
b) rotaie usate (voce della tariffa 73.16-A-II-b).. 6%
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;894#art-5