Art. 8

In vigore dal 3 ott 1965
Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali. Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato, d'intesa con la Regione. Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle, entrate di natura diversa da quella suindicata la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-8

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