Art. 4

In vigore dal 3 ott 1965
Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-4

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