Art. 3
In vigore dal 3 ott 1965
Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-3