Art. 1

In vigore dal 3 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 20 febbraio 1948, n. 2; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: . La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario: a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività ammistrativa di sua competenza; b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-1

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