Art. 9
In vigore dal 3 ott 1965
La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-9