Art. 11
In vigore dal 3 ott 1965
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
Resta fermo il disposto dell' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
TAVIANI - PIERACCINI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 23. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-11