Art. 10

In vigore dal 3 ott 1965
Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-10

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