Art. 10
In vigore dal 3 ott 1965
Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-07-26;1074#art-10