Capo VIII
Art. 186
In vigore dal 28 ott 1965
I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-186