Capo VIII

Art. 184

In vigore dal 28 ott 1965
Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai numeri 1) e 2) dell' hanno l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad esse richieste della gestione stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-184

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