Capo VIII
Art. 182
In vigore dal 28 ott 1965
L' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui allo ;
a) con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all' nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-182