Capo VIII
Art. 181
In vigore dal 28 ott 1965
Per i compiti di cui agli e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1938, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai numeri 1 e 2 dell' della legge 21 marzo 1958, numero 335.
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all' della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attività addestrati a favore degli invalidi del lavoro a norma dell'. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di enti all'.
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-181