Capo III
Art. 5
In vigore dal 28 ott 1965
Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell', coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-5