Capo III

Art. 6

In vigore dal 28 ott 1965
Le persone indicate nell'ultimo comma dell' hanno diritto alle prestazioni stabilite nell' anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per l'imbarco, semprechè nei viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-6

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