Capo VIII

Art. 159

In vigore dal 28 ott 1965
La richiesta delle visite mediche di cui all' è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell', allegando alla richiesta, stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-159

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