Capo VIII
Art. 164
In vigore dal 28 ott 1965
Su istanza del lavoratore, che intende richiedere lo accertamento collegiale di cui al quinto comma dello , il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-164