Capo VIII
Art. 167
In vigore dal 28 ott 1965
I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell' sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-167